AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti ed i rapporti giuridici
derivanti  dall'applicazione  dell'art.  1   del   decreto-legge   27
settembre  1993,  n. 389, e dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre
1993, n. 486". I DD.LL. n. 389/1993 e n. 486/1993, recanti norme  per
l'accelerazione  delle procedure di dismissione di partecipazioni del
Ministero  del  tesoro  in  societa'  per  azioni,  non  sono   stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 1 dicembre 1993 e n.
24 del 31 gennaio 1993). Per il testo dell'art. 1 di detti decreti si
veda in appendice.
                               Art. 1.
  1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto
2.2  della  decisione  della Commissione delle Comunita' europee 92/C
213/02 adottata in data 20 maggio 1992 (a), (( nonche' nei  confronti
delle  associazioni che svolgono attivita' commerciale, )) creditrici
del soppresso EFIM e delle societa' dal medesimo controllate, per  le
quali  a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.
33  (b)  ,  opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del
pagamento dei  crediti  da  esse  vantati,  sono  sospesi  i  termini
relativi  ai  versamenti  delle  imposte  gravanti  sul reddito e sul
patrimonio di impresa, (( l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  quelle
dovute  in qualita' di sostituto d'imposta, )) da versarsi o iscritte
a ruolo.
  2.  La  sospensione  dei  versamenti  e' ammessa fino a concorrenza
dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano  dai  decreti  del
Ministro  del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi,
ovvero da  documentazione  avente  data  certa  ed  asseverata  dagli
amministratori responsabili delle societa' creditrici.
  3.  La  sospensione  del  pagamento  delle  imposte avra' la stessa
durata della sospensione del  pagamento  dei  debiti  delle  societa'
controllate   dall'EFIM,  a  norma  dell'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33 (b), e comunque
non potra' essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.
  4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione  del  presente
articolo,  valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede
mediante riduzione, per il solo  anno  1994,  dell'autorizzazione  di
spesa  recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1993, n. 33 (b).
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  del  punto  2.2  della  decisione  della
          Commissione delle Comunita' europee 92/C 213/02 (Disciplina
          comunitaria  in  materia  di  aiuti di Stato a favore delle
          piccole  e  medie  imprese),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. C213 del 19 agosto
          1992, e' il seguente:
             "2.2. Considerate tali premesse, la "PMI"  e'  definita,
          ai fini della presente disciplina come un'impresa che:
              - ha un massimo di 250 dipendenti, ed
              - ha
               -  un  fatturato  annuo non superiore ai 20 milioni di
          ECU, oppure
               - un totale dello stato patrimoniale non superiore  ai
          dieci milioni di ECU, e
              -  fa  capo  per  non  piu'  di un quarto ad una o piu'
          imprese  che  non  rispondono  a  questa  definizione,   ad
          eccezione   delle  societa'  finanziarie  pubbliche,  delle
          societa' a capitale di rischio o,  purche'  non  esercitino
          alcun controllo, degli investitori istituzionali.
             Dove  sia  necessario  distinguere  tra  piccole e medie
          imprese, e' definita 'piccola' l'impresa che:
              - ha un massimo di 50 dipendenti, ed
              - ha
               - un fatturato annuo non superiore  ai  5  milioni  di
          ECU, oppure
               -  un totale dello stato patrimoniale non superiore ai
          due milioni di ECU, e
              - fa capo per non piu' di  un  quarto  ad  una  o  piu'
          imprese   che  non  rispondono  a  questa  definizione,  ad
          eccezione  delle  societa'  finanziarie  pubbliche,   delle
          societa'  a  capitale  di rischio o, purche' non esercitino
          alcun controllo, degli investitori istituzionali.
             I  tre  requisiti  sono  cumulativi,   nel   senso   che
          un'impresa  verra'  considerata  un  "PMI"  o una "piccola"
          impresa, secondo il caso, unicamente  qualora  soddisfi  al
          requisito  dell'indipendenza,  non superi il numero massimo
          di  dipendenti  e  non superi almeno uno degli altri limiti
          stabiliti per il fatturato o  per  il  totale  dello  stato
          patrimoniale.  I  limiti  relativi al numero dei dipendenti
          sono  quelli  fissati  dalla  quarta  direttiva  sui  conti
          annuali  di  taluni  tipi di societa'. I limiti relativi al
          fatturato, cioe' 20 e  5  milioni  di  ECU,  ed  il  limite
          relativo  al  totale dello stato patrimoniale per le PMI in
          generale, cioe' 10 milioni di ECU superano del  25%  quelli
          stabiliti  dalla  quarta  direttiva,  che  attualmente sono
          rispettivamente di 16, 4 e 8 milioni di ECU. Tuttavia  tale
          arrotondamento e' necessario per compensare il fatto che il
          limite  relativo  al personale e' sempre applicabile, oltre
          ad uno dei due  limiti  finanziari,  mentre  in  base  alla
          quarta direttiva il solo rispetto dei due limiti finanziari
          e'  sufficiente  perche'  l'impresa  abbia titolo al regime
          favorevole previsto da tale direttiva.
             Il criterio dell'indipendenza, per il quale non piu'  di
          un  quarto  dell'impresa  deve  fare  capo ad un'impresa di
          dimensioni  piu'  grandi,  e'  stato  tratto  dalla  prassi
          seguita  in  molti Stati membri, dove il 25% e' considerato
          la   soglia   per   un   eventuale   controllo.   Ancorche'
          evidentemente  non  sia  altrettanto  preciso  dei  criteri
          stabiliti nella settima direttiva sui conti consolidati  in
          ordine  alla  relazione  fra societa' madre e affiliata per
          determinare l'applicabilita' o meno di alcuni  obblighi  di
          legge,  questo criterio e' sufficiente ai fini presenti per
          indicare approssimativamente il grado di  indipendenza  che
          debbono  possedere  le PMI beneficiarie di aiuti; gli Stati
          membri hanno comunque la facolta' di applicare criteri piu'
          restrittivi e piu' precisi. Le partecipazioni  detenute  da
          una  finanziaria  pubblica  o da una societa' a capitale di
          rischio normalmente non alterano le caratteristiche proprie
          delle PMI, cosicche' possono essere trascurate.  Lo  stesso
          vale   per   le   partecipazioni  detenute  da  investitori
          istituzionali quali i fondi  pensione  e  le  compagnie  di
          assicurazioni,  che  di  solito intrattengono con l'impresa
          nella quale investono rapporti liberi da imposizioni".
             (b) Il testo dell'art. 5, comma 9,  e  dell'art.  6  del
          D.L.  n.  487/1992 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e
          finanziamento  industria  manifatturiera  -  EFIM)  e'   il
          seguente:
             "Art.  5,  comma  9.  -  All'onere complessivo derivante
          dall'applicazione del presente articolo, valutato  in  lire
          1.500  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1994, si provvede
          mediante utilizzo parziale delle proiezioni  per  gli  anni
          1994  e  1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del
          tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,
          al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del  Ministero
          del tesoro per l'anno 1993".
             "Art. 6. - 1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi
          i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle societa'
          controllate.  Per  i  debiti  delle  societa'  controllate,
          suscettibili di diretto trasferimento, ai  sensi  dell'art.
          2,  comma  2,  lettera  a),  per  i  debiti  delle societa'
          comunque interessate dalle operazioni di cui all'art. 3,  e
          per  i  debiti  inerenti alle aziende, rami o parti di esse
          interessate  dalle  medesime  operazioni,  il   commissario
          determina   la   data  in  cui  cessa  la  sospensione  dei
          pagamenti,  non  oltre  il  momento  in  cui  la  societa',
          l'azienda,   il   ramo   o   la  parte  di  essa  risultino
          definitivamente trasferiti a  terzi.  Il  commissario  puo'
          sempre   disporre,  per  motivate  ragioni  di  utilita'  e
          urgenza, su autorizzazione  del  Ministro  del  tesoro,  il
          pagamento  totale  o  parziale  dei  debiti  delle societa'
          controllate. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti.
             2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si
          applica:
               a)  ai  debiti  della gestione commissariale dell'ente
          soppresso e a  quelli  delle  societa'  controllate,  sorti
          successivamente alla data del 18 luglio 1992;
               b)  ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di
          cui all'art.  5,  comma  1,  ferme  peraltro  le  modalita'
          stabilite dal comma 4 dello stesso art. 5;
               c)  ai  debiti, sorti anche antecedentemente alla data
          del 18 luglio 1992,  delle  societa'  controllate  indicate
          specificatamente  nel programma di cui all'art. 2, comma 2,
          o nei progetti di cui all'art.  3, comma 2, con  esclusione
          dei  debiti  derivanti  da  fideiussioni e coobbligazioni a
          garanzia di debiti di societa' controllate  dalle  societa'
          indicate nel programma o nei progetti;
               d)  ai debiti di societa' controllate nei confronti di
          altre societa' controllate;
               e) ai pagamenti che debbono  essere  effettuati  dalle
          societa'  di  cui all'art. 2, comma 2, lettera b), poste in
          liquidazione;
               f) ai prestiti obbligazionari di  cui  alla  legge  22
          dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n.
          547,  convertito  dalla  legge  20  dicembre  1985, n. 749,
          nonche' ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983,
          n. 730. Il Tesoro  dello  Stato  provvede  direttamente  al
          servizio di detti prestiti.
             3.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2, il commissario
          liquidatore puo' proporre al  Ministro  del  tesoro,  anche
          prima  dell'approvazione  del  programma di cui all'art. 2,
          comma 2, che ad una societa'  controllata  si  applichi  la
          deroga  alla  sospensione  dei pagamenti con esclusione dei
          debiti derivanti da fideiussioni o  coobbligazioni  di  cui
          alla  lettera c) del comma 2, purche' si tratti di societa'
          che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o  di
          uno  degli  anni  del  biennio precedente. Analoga proposta
          puo' essere  formulata  quando,  sentito  il  parere  delle
          societa'   di   cui   all'art.  2,  comma  3,  la  societa'
          controllata e' in grado di svolgere  la  normale  attivita'
          produttiva  senza  perdite e senza aggravio per la gestione
          dell'ente soppresso e delle societa' da  esso  controllate,
          ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e
          irreparabili danni agli impianti produttivi.
             4.  I contratti e le operazioni di finanziamento a medio
          e  lungo  termine  effettuati  da  banche   o   istituzioni
          finanziarie,  nonche'  i  contratti  a termine su strumenti
          finanziari relativi ai suddetti  finanziamenti,  in  essere
          alla  data  del  18  luglio  1992,  restano  in vigore alle
          condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche  se  essa
          e' posteriore al termine della liquidazione di cui all'art.
          4,   comma   3,   e   all'inizio   della  procedura  coatta
          amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad  essi
          si  applicano  le norme di cui all'art. 5, comma 1, qualora
          si tratti di obbligazioni  assunte  dall'ente  soppresso  o
          dalle  societa'  di cui alla lettera b) del predetto comma.
          Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti  residui
          saranno  effettuati  direttamente  dalla  Cassa  depositi e
          prestiti entro i limiti di cui  all'art.  5,  comma  3.  Il
          commissario  liquidatore  puo'  risolvere i contratti entro
          tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2,
          comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.
             5. L'ente soppresso e le societa' controllate  non  sono
          tenuti  a  corrispondere  a  soggetti  pubblici  o  privati
          qualsivoglia somma per  interessi  di  mora,  per  sanzioni
          ovvero  per  penali comunque denominate, disposti da leggi,
          atti  amministrativi  o  contratti,  in  conseguenza  della
          mancata   effettuazione  di  pagamenti  o  di  ritardi  nei
          pagamenti stessi,  dovuti  alla  sospensione  disposta  dal
          comma   1.  Non  possono  essere  applicate  nei  confronti
          dell'ente soppresso e delle societa' suddette le  norme  di
          legge,   i   provvedimenti  amministrativi  o  le  clausole
          contrattuali  che  prevedono  risoluzione   di   contratti,
          perdite   di   benefici,   decadenze   o  comunque  effetti
          svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.
             6. Fino alla chiusura delle operazioni  di  liquidazione
          dell'ente  soppresso  o  di attuazione del programma di cui
          all'art.  2,  comma  2,  per  le  societa'  controllate   i
          creditori  per  titolo  o  causa anteriori alla data del 18
          luglio 1992 non possono, a pena  di  nullita',  iniziare  o
          proseguire   azioni  esecutive  o  concorsuali  ne'  azioni
          cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali,  sul
          patrimonio  dell'ente  soppresso o delle societa' suddette,
          ne' chiedere vendite o assegnazioni di  cui  agli  articoli
          2796  e  seguenti  e  all'art.  2808 del codice civile, ne'
          iscrivere ipoteche".
             In merito alle disposizioni sopracitate si  precisa  che
          la legge n.  910/1986 e' la legge finanziaria 1987; il D.L.
          n.  547/1985  autorizza  l'IRI,  l'ENI e l'EFIM ad emettere
          prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato;  la
          legge n. 730/1983 e' la legge finanziaria 1984.
             Si trascrive inoltre il testo dei sopraindicati articoli
          2796  e  seguenti  (fino  all'art.  2799) e 2808 del codice
          civile:
             "Art.  2797  (Forme della vendita). - Prima di procedere
          alla  vendita  il   creditore,   a   mezzo   di   ufficiale
          giudiziario,  deve intimare al debitore di pagare il debito
          e  gli  accessori,  avvertendolo  che,  in   mancanza,   si
          procedera'   alla   vendita.   L'intimazione   deve  essere
          notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
             Se entro cinque giorni dall'intimazione non e'  proposta
          opposizione o se questa e' rigettata, il creditore puo' far
          vendere  la  cosa  al pubblico incanto, o, se la cosa ha un
          prezzo di mercato, anche a  prezzo  corrente,  a  mezzo  di
          persona  autorizzata  a  tali atti.   Se il debitore non ha
          residenza o domicilio eletto nel  luogo  di  residenza  del
          creditore,  il  termine  per l'opposizione e' determinato a
          norma dell'art. 166 del codice  di  procedura  civile  (per
          effetto  della  legge 14 luglio 1950, n. 581, il termine e'
          ora determinato in base  all'art.  163-  bis  del  medesimo
          codice di procedura civile, n.d.r.).
             Il   giudice,  sull'opposizione  del  costituente,  puo'
          limitare la vendita a quella tra piu' cose date  in  pegno,
          il cui valore basti a pagare il debito.
             Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono
          convenire forme diverse".
             "Art.  2798 (Assegnazione della cosa in pagamento). - Il
          creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa  gli
          venga  assegnata  in  pagamento  fino  alla concorrenza del
          debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo  il
          prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato".
             "Art.  2799  (Indivisibilita'  del pegno). - Il pegno e'
          indivisibile e garantisce il credito finche' questo non  e'
          integralmente  soddisfatto,  anche  se  il debito o la cosa
          data in pegno e' divisibile".
             "Art. 2808 (Costituzione  ed  effetti  dell'ipoteca).  -
          L'ipoteca   attribuisce   al   creditore   il   diritto  di
          espropriare, anche in confronto  del  terzo  acquirente,  i
          beni  vincolati  a  garanzia  del  suo  credito e di essere
          soddisfatto   con   preferenza    sul    prezzo    ricavato
          dall'espropriazione.
             L'ipoteca  puo' avere per oggetto beni del debitore o di
          un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei  registri
          immobiliari.
             L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria".
                                 ------------
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 389/1993 e
          del D.L.  n. 486/1993, identico in entrambi i decreti:
             "Art.    1    (Modalita'    della    dismissione   delle
          partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro). - 1. Le
          vigenti norme di legge e di regolamento sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato  non  si  applicano alle alienazioni
          delle partecipazioni del Tesoro  in  societa'  per  azioni,
          nonche'  agli  atti  ed  alle  operazioni  complementari  e
          strumentali alle medesime alienazioni.
             2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle
          partecipazioni  di  cui  al  comma  1  viene effettuata, di
          norma, mediante offerta pubblica  di  vendita  disciplinata
          dalla   legge   12   febbraio  1992,  n.  149,  e  relativi
          regolamenti attuativi, mediante  concambio  con  titoli  di
          Stato,  ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di
          trattative dirette con i potenziali acquirenti,  precedute,
          previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure
          di  selezione  secondo  gli  usi del mercato mobiliare e le
          consuetudini internazionali.
             3.  Il  Ministero  del  tesoro,  fermo  restando  quanto
          disposto  dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1992,  n.  359, ai fini della predisposizione ed esecuzione
          delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa'
          di cui al comma 1 e loro controllate, puo' affidare,  salvo
          quanto  previsto  dalla  direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
          del 18 giugno 1992, a  societa'  di  provata  esperienza  e
          capacita'  operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli
          professionisti  di  chiara  fama,  incarichi   di   studio,
          consulenza,      valutazione,     assistenza     operativa,
          amministrazione di  titoli  di  proprieta'  dello  Stato  e
          direzione  delle operazioni di collocamento con facolta' di
          compiere per conto dello  Stato  operazioni  strumentali  e
          complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da
          conflitti d'interesse.
             4.  In  caso  di controversie relative agli incarichi di
          cui  al  comma  3,  il  compenso  degli  arbitri  cui  tali
          controversie  siano eventualmente deferite e' stabilito dal
          Ministro del tesoro".